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In Italia Il sostegno alle vittime dei reati spesso si rivela più dannoso che utile
(Milano, 4 giugno 2007) |
E’ emerso oggi, durante la presentazione del libro Riparazione e giustizia riparativa, organizzata dal Casg e dal Comune di Milano, il problema di come i magistrati di sorveglianza applicano le norme sul risarcimento delle vittime. “È capitato che un giudice di sorveglianza imponesse ad un detenuto, concedendogli l'affidamento in prova ai servizi sociali, di chiedere alla sorella che aveva violentato se era disposta a perdonarlo e se voleva un risarcimento": è questo uno dei casi di "riparazione del danno", di cui si è dovuta occupare Anna Muschitiello, segretaria del Coordinamento delle assistenti sociali di giustizia (Casg), e che l'hanno convinta che non servono a niente. "Che senso ha, dopo anni dalla commissione del reato”, ha aggiunto la Muschitilello “chiedere al detenuto e alla vittima di incontrarsi: per la vittima è una nuova sofferenza, mentre per il detenuto solo una pena in più".
Secondo la legge penitenziaria 354 del 1975 (comma 7 dell'art.7; ndr), il giudice di sorveglianza può disporre, nel concedere una misura alternativa al carcere (affidamento ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà), che il detenuto "si adoperi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato".
Per oltre 20 anni quasi nessun magistrato ha applicato questo comma della legge. "Oggi, invece, dato che il tema della sicurezza è molto sentito dai cittadini, i magistrati hanno cominciato ad applicarlo con costanza” continua Anna Muschitiello. “Stiamo andando sempre di più verso una giustizia riparativa, dove centrale non è tanto la rieducazione del condannato ma il risarcimento della vittima". Il problema è, però, che questa "riparazione del danno" avviene verso la fine della pena, quando il detenuto ha maturato il diritto a scontare la pena fuori dal carcere. "Se teniamo poi conto dei tempi dei processi, accade che il magistrato di sorveglianza imponga al detenuto di fare qualcosa per la vittima dopo anni dalla commissione del reato” sottolinea la segretaria del Casg. “E noi assistenti sociali ci troviamo di fronte a situazioni difficili e a volte assurde; qualche volta si fa persino fatica a rintracciare le vittime".
Anche la giustizia minorile prevede forme di riparazione del danno ma vengono valutate durante il processo: "in questo modo è possibile comminare una pena che tenga conto della possibilità per il detenuto di fare qualcosa per risarcire la vittima” aggiunge la Muschitiello. “L'esperienza dimostra che sia la vittima che il detenuto ne traggono beneficio: la prima viene soddisfatta a poca distanza dal momento in cui ha subìto il danno, mentre per il secondo è parte integrante del percorso rieducativo e non un obbligo che si aggiunge dopo anni di carcere".
Servono, inoltre, figure professionali preparate: "le vittime hanno diritto al risarcimento" conclude la Segretaria, “ci vuole però gente preparata che le segua e che, insieme agli operatori in carcere, permetta un incontro con il detenuto che non sia traumatizzante o dannoso".
Fonti:
Redattore Sociale
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